La prima sentenza di condanna della Popolare di Vicenza a risarcire un’azionista

La prima sentenza di condanna della Popolare di Vicenza a risarcire un’azionista
22 Maggio 2017: La prima sentenza di condanna della Popolare di Vicenza a risarcire un’azionista 22 Maggio 2017

Per la prima volta un Tribunale civile  (Tribunale di Verona, sentenza 21.03.2017) ha condannato la Banca Popolare di Vicenza a risarcire una cliente che, nell’ottobre del 2009 e in quello del 2010, aveva sottoscritto azioni dell’Istituto per un totale di 39.930,00 euro, dietro “insistente suggerimento della banca che le aveva rappresentato quelle operazioni come investimenti sicuri e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un momento successivo”.

Nel settembre del 2014 l’attrice aveva chiesto alla Banca di poter vendere l’intero pacchetto azionario.

Tuttavia, l’Istituto di credito le “comunicava di essere impossibilitata a riacquistarle in quanto per l’utilizzo del fondo acquisto azioni proprie nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza”.

L’attrice, una pensionata veronese, decise quindi di convenire a giudizio la banca per ottenere in primis la declaratoria di nullità del ‘contratto quadro’ sottostante agli ordini di acquisto e in subordine la condanna al risarcimento del danno, lamentando l’inadempimento della convenuta ad una “serie di obblighi comportamentali”, fra cui quello di agire con perizia e diligenza in quanto “il prezzo di acquisto era stato non congruo e artatamente sopravvalutato” ed, in particolare, quello informativo in merito alla natura e ai rischi.

Tribunale scaligero ha ritenuto infondata la domanda di nullità, ma ha accolto invece quella di accertamento dell’inadempimento della Banca ai propri obblighi informativi, ai quali “era tenuta in considerazione della particolare natura dei titoli che alienò all’attrice”.

Il Tribunale ha infatti chiarito che le azioni “rappresentavano titoli illiquidi o, per meglio dire, che presentassero un rischio di liquidità, poiché non erano quotate e quindi potevano essere scambiate non già in un mercato regolamentato ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci azionisti” e tale caratteristica “rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione ed il recupero della somma investita”.

Il Tribunale di Verona ha giustappunto rilevato che la Banca Popolare di Vicenza, all’atto della sottoscrizione delle azioni, non aveva adeguatamente informato l’acquirente circa le predette modalità di vendita, né, tantomeno, le aveva rappresentato i relativi rischi dei ridetti investimenti, quali ad esempio “l’incertezza assoluta sul prezzo di realizzo che si sarebbe potuto ottenere

Per il Giudice l’attrice, prima della conclusione delle operazioni di investimento, avrebbe dovuto essere informata dalla Banca di tutti questi rischi, così da esser messa in condizione di “effettuare un acquisto perfettamente consapevole”.

Ciò non era avvenuto.

Per tutti questi motivi il Tribunale ha ravvisato una “diretta incidenza causale delle condotte inadempienti dell’Istituto di credito sulle operazioni di investimento” ed ha quindi condannato l’Istituto Banca Popolare di Vicenza al risarcimento in favore dell’attrice della somma investita, detratti i dividendi percepiti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed alla rifusione delle spese di lite.

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